FAMIGLIA E PERSONA / 13.04.11

Referendum del 12 e 13 giugno, i residenti all'estero optino entro il 14 aprile

Referendum popolari del 12 e 13 giugno, chi è domiciliato all'estero ma risulta iscritto nelle liste del Comune di Parma deve - recita la legge - esercitare l'opzione elettorale entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè entro il prossimo 14 aprile 2011, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri. Scarica la modulistica qui allegata.


 

Il Segretario Generale del Comune di Parma rende noto che per i referendum convocati per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all’estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001 n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Tale normativa,  applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.
Il suddetto diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè - intendendosi riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione - entro il prossimo 14 aprile 2011, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri. 
Tale modulo dovrà pervenire, debitamente compilato, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Si chiarisce che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Il Ministero degli Affari Esteri attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d’informazione all’estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l’altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.
Il modulo di opzione per l’esercizio del diritto di voto in Italia, che si allega alla presente, può essere altresì reperito dai nostri connazionali residenti all’estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i “Comites” oppure in via informatica sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it o su quello del proprio Ufficio consolare. 

Il Segretario Generale del Comune di Parma rende noto che per i referendum convocati per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all’estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001 n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Tale normativa,  applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.
Il suddetto diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè - intendendosi riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione - entro il prossimo 14 aprile 2011, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri. 
Tale modulo dovrà pervenire, debitamente compilato, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Si chiarisce che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Il Ministero degli Affari Esteri attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d’informazione all’estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l’altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.
Il modulo di opzione per l’esercizio del diritto di voto in Italia, che si allega alla presente, può essere altresì reperito dai nostri connazionali residenti all’estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i “Comites” oppure in via informatica sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it o su quello del proprio Ufficio consolare.