Il regolamento della convivenza tra bar e residenti
Da lunedì in vigore le nuove regole del Comune per bar ed altri esercizi pubblici.
Da lunedì prossimo 11 marzo, entra in vigore il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani” approvato dal Consiglio Comunale il 19 febbraio scorso, dopo una’ampia consultazione che ha visto il dialogo fra Amministrazione comunale, esercenti e residenti.
Il regolamento si propone di contemperare il diritto al riposo della popolazione residente e la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale con gli interessi dei titolari degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, circoli privati abilitati alla somministrazione, esercizi commerciali e attività artigianali alimentari, ossia pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe).
Le nuove disposizioni intervengono in materia di protezione della salute, dell’ambiente e dei beni culturali, di divieto di vendita di bevande per asporto e contrasto all’abuso di alcool, di acustica e di inibizione all’avvio di nuove attività di somministrazione con impatto esterno.
Con successiva ordinanza del Sindaco verrà dettata la disciplina degli orari nell’ambito dell’area individuata dal Regolamento.
In ragione dalla particolare complessità della materia, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno predisporre e pubblicare da oggi sul proprio sito “Parma Network” un vademecum con lo scopo di agevolare la comprensione del regolamento e facilitare l’applicazione delle regole da parte dei destinatari: nel documento vengono precisati l’ambito spaziale di operatività di ciascuna disposizione normativa, l'efficacia differenziata per le diverse tipologie di attività, nonché i comportamenti richiesti agli esercenti ai fini del rispetto delle norme.
Regole valide per tutti
Le disposizioni relative alla protezione di salute, ambiente e beni culturali, si applicano sull’intero territorio comunale e nei confronti di tutti gli esercenti, che dovranno mettere in atto una serie di accorgimenti: assicurare pulizia e igiene entro 10 metri dai locali ed aree di pertinenza, garantendo la fruibilità gratuita dei servizi igienici interni e segnalandola nel locale e prevenire, evitare o fare cessare, dentro e fuori dai locali, entro 10 metri, il disturbo alla quiete pubblica, e l’ostacolo al passaggio pedonale e veicolare.
A questo scopo, i pubblici esercizi dovranno esporre cartellonistica sulle norme di convivenza civile, contenimento delle emissioni sonore e sanzioni per il disturbo della quiete pubblica e violazione delle norme a tutela dell’igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, e avvisare le forze dell’ordine, in caso di comportamenti incontrollabili.
Inoltre dovranno evitare di collocare contenitori porta bicchieri su mensole e davanzali ed erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali. Al momento della chiusura i dehor dovranno essere sgombri o comunque inutilizzabili dai passanti.
La violazione di queste norme comporta una sanzione pecuniaria e la sospensione dell’attività fino a 3 giorni nonché, in caso di seconda violazione in uno stesso anno, la revoca dell’eventuale concessione di suolo pubblico.
Fin qui le regole che valgono per tutti.
Disposizioni specifiche per le zone individuate
Ci sono invece altre disposizioni (contenute negli articoli 5, 6 e 12 del regolamento), che si applicano solo in zone espressamente indicate, e precisamente Strada D’Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, Piazza Ghiaia, P.za Garibaldi, Strada Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci, Strada Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Nazario Sauro, B.go Giacomo Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant’Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile e via Emilia Est.
In queste strade e piazze, il regolamento vieta ai gestori di bar e ristoranti, esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e attività artigianali alimentari (ossia pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe), dalle ore 22 alle ore 6, di vendere per asporto bevande alcooliche, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta esponendo il regolamento di consumo.
I titolari delle attività artigianali (ossia pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe) possono vendere bevande alcooliche solo unitamente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria e solo per il consumo immediato all’interno dei locali.
I titolari di bar e ristoranti possono versare le bevande in contenitori di vetro solo nei locali e aree di pertinenza. Ma il regolamento consente in deroga l’utilizzo dei bicchieri in vetro, solo previo pagamento di cauzione a rendere dell’importo minimo di due Euro, ma solo se si impegnano a garantire la pulizia della strada circostante (adempimento quest’ultimo obbligatorio anche per chi usa bicchieri di plastica.
Inoltre è vietato pubblicizzare offerte speciali sugli alcoolici.
Anche in questo caso, la violazione di tali disposizioni comporta una sanzione pecuniaria e, in caso di seconda violazione in uno stesso anno, la sospensione dell’attività fino a tre giorni.
L’articolo 6 detta le disposizioni in materia di acustica vietando, nelle aree zonizzate, a tutti i pubblici esercenti, di collocare all’esterno dei locali casse di amplificazione o altri dispositivi generanti impatto acustico.
Inoltre, i titolari di Bar e Ristoranti sono obbligati ad effettuare la diffusione sonora (c.d. musica di sottofondo), dalle ore 22 alle ore 06, a porte e finestre chiuse, fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio di avventori e operatori, con possibile deroga solo se non si produce impatto sul clima acustico esterno.
Per piccoli trattenimenti musicali (i cosiddetti concertini) è obbligatorio esporre l’autorizzazione all’esterno del locale.
La violazione delle disposizioni in materia di acustica comporta una sanzione pecuniaria, l’interdizione della diffusione sonora fino a 30 giorni, nonché in caso di seconda violazione in uno stesso anno, la sospensione dell’attività fino a tre giorni.
Infine, il regolamento dispone, all’articolo 12, sempre limitatamente alle aree citate, il divieto all’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città, con la possibile deroga in relazione a formule di somministrazione a basso impatto, caratterizzate da locali insonorizzati ovvero che non generino impatto acustico verso l’esterno (in quanto non esercitano diffusione sonora), e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all’esterno degli esercizi.
Da lunedì prossimo 11 marzo, entra in vigore il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani” approvato dal Consiglio Comunale il 19 febbraio scorso, dopo una’ampia consultazione che ha visto il dialogo fra Amministrazione comunale, esercenti e residenti.
Il regolamento si propone di contemperare il diritto al riposo della popolazione residente e la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale con gli interessi dei titolari degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, circoli privati abilitati alla somministrazione, esercizi commerciali e attività artigianali alimentari, ossia pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe).
Le nuove disposizioni intervengono in materia di protezione della salute, dell’ambiente e dei beni culturali, di divieto di vendita di bevande per asporto e contrasto all’abuso di alcool, di acustica e di inibizione all’avvio di nuove attività di somministrazione con impatto esterno.
Con successiva ordinanza del Sindaco verrà dettata la disciplina degli orari nell’ambito dell’area individuata dal Regolamento.
In ragione dalla particolare complessità della materia, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno predisporre e pubblicare da oggi sul proprio sito “Parma Network” un vademecum con lo scopo di agevolare la comprensione del regolamento e facilitare l’applicazione delle regole da parte dei destinatari: nel documento vengono precisati l’ambito spaziale di operatività di ciascuna disposizione normativa, l'efficacia differenziata per le diverse tipologie di attività, nonché i comportamenti richiesti agli esercenti ai fini del rispetto delle norme.
Regole valide per tutti
Le disposizioni relative alla protezione di salute, ambiente e beni culturali, si applicano sull’intero territorio comunale e nei confronti di tutti gli esercenti, che dovranno mettere in atto una serie di accorgimenti: assicurare pulizia e igiene entro 10 metri dai locali ed aree di pertinenza, garantendo la fruibilità gratuita dei servizi igienici interni e segnalandola nel locale e prevenire, evitare o fare cessare, dentro e fuori dai locali, entro 10 metri, il disturbo alla quiete pubblica, e l’ostacolo al passaggio pedonale e veicolare.
A questo scopo, i pubblici esercizi dovranno esporre cartellonistica sulle norme di convivenza civile, contenimento delle emissioni sonore e sanzioni per il disturbo della quiete pubblica e violazione delle norme a tutela dell’igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, e avvisare le forze dell’ordine, in caso di comportamenti incontrollabili.
Inoltre dovranno evitare di collocare contenitori porta bicchieri su mensole e davanzali ed erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali. Al momento della chiusura i dehor dovranno essere sgombri o comunque inutilizzabili dai passanti.
La violazione di queste norme comporta una sanzione pecuniaria e la sospensione dell’attività fino a 3 giorni nonché, in caso di seconda violazione in uno stesso anno, la revoca dell’eventuale concessione di suolo pubblico.
In materia di acustica il regolamento vieta a tutti i pubblici esercenti, di collocare all’esterno dei locali casse di amplificazione o altri dispositivi generanti impatto acustico.
Fin qui le regole che valgono per tutti.
Disposizioni specifiche per le zone individuate
Ci sono invece altre disposizioni (contenute negli articoli 5, 6 e 12 del regolamento), che si applicano solo in zone espressamente indicate, e precisamente Strada D’Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, Piazza Ghiaia, P.za Garibaldi, Strada Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci, Strada Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Nazario Sauro, B.go Giacomo Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant’Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile e via Emilia Est.
In queste strade e piazze, il regolamento vieta ai gestori di bar e ristoranti, esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e attività artigianali alimentari (ossia pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe), dalle ore 22 alle ore 6, di vendere per asporto bevande alcooliche, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta esponendo il regolamento di consumo.
I titolari delle attività artigianali (ossia pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe) possono vendere bevande alcooliche solo unitamente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria e solo per il consumo immediato all’interno dei locali.
I titolari di bar e ristoranti possono versare le bevande in contenitori di vetro solo nei locali e aree di pertinenza. Ma il regolamento consente in deroga l’utilizzo dei bicchieri in vetro, solo previo pagamento di cauzione di due euro.
Possono utilizzare anche i bicchieri in plastica, ma solo se si impegnano a garantire la pulizia della strada circostante.
Inoltre è vietato pubblicizzare offerte speciali sugli alcoolici.
Anche in questo caso, la violazione di tali disposizioni comporta una sanzione pecuniaria e, in caso di seconda violazione in uno stesso anno, la sospensione dell’attività fino a tre giorni.
Inoltre, in materia di acustica, i titolari di Bar e Ristoranti ubicati nelle zone sopra indicate sono obbligati ad effettuare la diffusione sonora (c.d. musica di sottofondo), dalle ore 22 alle ore 06, a porte e finestre chiuse, fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio di avventori e operatori, con possibile deroga solo se non si produce impatto sul clima acustico esterno.
Per piccoli trattenimenti musicali (i cosiddetti concertini) è obbligatorio esporre l’autorizzazione all’esterno del locale.
La violazione delle disposizioni in materia di acustica comporta una sanzione pecuniaria, l’interdizione della diffusione sonora fino a 30 giorni, nonché in caso di seconda violazione in uno stesso anno, la sospensione dell’attività fino a tre giorni.
Infine, il regolamento dispone, all’articolo 12, sempre limitatamente alle aree citate, il divieto all’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città, con la possibile deroga in relazione a formule di somministrazione a basso impatto, caratterizzate da locali insonorizzati ovvero che non generino impatto acustico verso l’esterno (in quanto non esercitano diffusione sonora), e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all’esterno degli esercizi.