MOBILITÀ E TRASPORTI / 14.06.13

Autovelox: da un articolo de “Il Sole”, le sentenze della Cassazione

“Il Sole 24 Ore” ha pubblicato il 22 aprile un ampio servizio sulle sentenze della Corte di Cassazione in materia di autovelox. Su questo presupposto, il Tribunale di Parma, ribaltando una sentenza del Giudice di Pace, ha dato ragione al Comune.
autostrada

Il Sole 24 Ore” ha pubblicato il 22 aprile scorso un ampio servizio sulle sentenze della Corte di Cassazione in materia di autovelox, contenente le diverse casistiche per le quali le contravvenzioni sono confermate o annullabili.

La prima regola è che il dispositivo  fisso va sempre segnalato dopo l’ultimo incrocio di immissione e a congrua distanza dalla collocazione del rilevatore. Non è invece necessario che la presenza del cartello – purchè sia effettivamente collocato - venga espressamente indicata nel verbale di contestazione di violazione dei limiti di velocità. Proprio su questo presupposto, il Tribunale di Parma, ribaltando una sentenza del Giudice di Pace, ha respinto il ricorso di una automobilista che aveva invocato la mancata indicazione della segnalazione nel verbale di contestazione, condannandola anche al pagamento delle spese. La sentenza del Giudice unico richiama appunto il pronunciamento della Corte di Cassazione n. 680 del 2011, riferito a casi analoghi.

Secondo la Cassazione è invece necessario che la sanzione venga elaborata (quindi l’infrazione materialmente rilevata) da un agente preposto al servizio di polizia (esempio un agente di polizia Municipale), mentre corre il rischio di essere annullata in caso di gestione esternalizzata della sanzione. A questo scopo fa fede il verbale di accertamento.

Un capitolo delicato è quello relativo al posizionamento dei rilevatori fissi: la legge del 2002 prevede espressamente che possano essere collocati senza necessità di autorizzazioni sulle strade extraurbane principali. Gli autovelox (sempre in postazioni fisse) possono essere collocati anche sulle strade extraurbane ordinarie e su quelle urbane di scorrimento, ma solo con l’autorizzazione del Prefetto, che tenga conto della pericolosità e dell’intensità del traffico. Nessun autovelox può invece essere piazzato nelle strade classificate come “urbane ordinarie”.

Venendo agli apparecchi, la loro omologazione è necessaria una sola volta, e non ha scadenza alcuna, così come non esistono norme che impongono la taratura periodica. Ma c’è di più: secondo una sentenza della Cassazione del 2010 “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica - ai fini della validità del relativo accertamento - va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”. Infine – ma questo appare scontato – le violazioni rilevate con gli apparecchi funzionanti da remoto non sono soggetti a contestazione immediata.
Le sentenze della Corte di Cassazione, riportate dall’autorevole quotidiano economico, possono essere di aiuto agli automobilisti per decidere se avventurarsi o meno in ricorsi in sede giudiziaria.