Autovelox: 4 sentenze del giudice di pace favorevoli al Comune
E sugli stalli per invalidi, respinto il ricorso dell’Associazione Nuovi Consumatori.
In 4 sentenze - tutte riferite alla tangenziale sud - le segnalazioni che precedono lo strumento di rilevazione vengono considerate sufficienti per imporre il rispetto dei limiti di velocità. Respingendo un ricorso per sosta su uno stallo riservato agli invalidi, il Giudice ha poi stabilito che i cartelli stradali sono validi anche in assenza di indicazioni sul retro previste dalla legge, in quanto si tratta di irregolarità che non invalida la sanzione.
Il Giudice di Pace di Parma, con quattro sentenze su casi diversi, relativi agli autovelox in tangenziale sud, ha evidenziato la corretta apposizione e visibilità della segnaletica stradale, sia per il limite di velocità dei 70 chilometri orari, sia riguardo al preavviso delle postazioni di controllo.
Si tratta di sentenze pronunciate rispettivamente il 25 giugno, due da Simonetta Mazza, e una da Maria Cristina Lottici, e il 26 giugno da Pasquale Netta.
Pur essendo i ricorsi ispirati da motivazioni diverse, tutte e quattro le sentenze concordano sulla controversa questione della segnaletica, mentre sulla legittimità dello strumento di misurazione le sentenze apparivano già consolidate, anche per effetto di una pronuncia della Corte di Cassazione.
Particolarmente chiara, a proposito della segnaletica, risulta una delle due sentenze pronunciate da Simonetta Mazza.
Scrive il giudice nel respingere il ricorso: “ Il ricorrente non eccepisce in alcun modo che la violazione sia stata commessa, ma si oppone ad essa in quanto la segnalazione dell’apparecchio rilevatore della velocità non sarebbe stata ripetuta dopo una intersezione, corrispondente a quella del numero 13 di uscita della tangenziale di Parma, direzione sud, trovandosi il segnale prima del detto svincolo e l’apparecchio velox posizionato dopo lo svincolo medesimo.
L’eccezione va ritenuta infondata, in quanto la ripetizione del segnale dopo le intersezioni è necessaria in presenza di una immissione nel flusso della circolazione, onde consentire la conoscenza del divieto a chi inizia a percorrere la strada ove il divieto vige, e non in presenza di una rampa di uscita della tangenziale, ove è sufficiente che l’avviso sia presente prima dell’uscita, onde consentire a chi prosegue la marcia sulla medesima carreggiata di essere informato del rilevamento della velocità che andrà ad incontrare dopo lo svincolo”.
In tutti i casi – in quanto non manifestamente infondati - i giudici hanno disposto di mantenere invariata la sanzione e di compensare le spese di giudizio, come peraltro richiesto dal Comune.
Con un’altra sentenza, riferendosi ad un esposto del Movimento Nuovi Consumatori, che aveva trovato ampia eco sulla stampa, il Giudice di Pace Pasquale Netta si è pronunciato sulla presunta irregolarità della segnaletica stradale comunale utilizzata per contrassegnare gli stalli dedicati ai veicoli al servizio di persone disabili.
Il Giudice ha rigettato il ricorso promosso dalla società " La Pomelli Due di Greci Filippo & C.", portavoce del MNC, respingendo tutte le eccezioni formali e sostanziali proposte.
In particolare, è significativo quanto affermato dal Giudice sul merito, che , confermando la posizione consolidata della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 27.10.2009 n. 22674), ritiene che la mancata indicazione del numero dell'ordinanza sindacale sul retro del cartello stradale sia una mera irregolarità che non inficia la validità della prescrizione imposta dal segnale.