SICUREZZA / 12.09.14

Ordinanza divieto vendita e consumo alcoolici

In occasione delle manifestazione sportive 2014/2015 del Campionato di calcio di serie A, presso l’impianto Ennio Tardini.
vetro e lattine

Operativa l’ordinanza sindacale che prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, di vendita di bevande in lattine e contenitori di vetro e di consumo di bevande alcoliche in occasione delle manifestazione sportive 2014/2015 del Campionato di calcio di serie A, presso l’impianto Ennio Tardini.

In occasione degli incontri di calcio della stagione 2014/2015 di serie A in programma allo stadio Tardini, verrà applicata l’ordinanza volta al divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, di vendita di bevande in lattine e contenitori di vetro e di consumo di bevande alcoliche in alcune zone della città limitrofe allo stadio. L’obiettivo del provvedimento è quello di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione degli incontri: Parma-Milan, Parma-Roma, Parma-Genoa, Parma-Sassuolo, Parma-Inter, Parma-Empoli, Parma-Lazio, Parma-Cagliari, Parma-Fiorentina, Parma-Sampdoria, Parma-Cesena, Parma-Chievoverona, Parma-Udinese, Parma-Atalanta, Parma-Torino, Parma-Juventus, Parma-Palermo, Parma-Napoli, Parma-Hellas Verona.

Tali restrizioni verranno applicate nelle tre ore precedenti l’inizio delle partite e nell’ora successiva la fine.

Modalità di applicazione dei divieti e zone interessate come da ordinanza sindacale allegata.

a)   L’ordinanza prevede il divieto assoluto di vendita di bevande alcooliche e super alcooliche e il divieto di vendita di bevande non alcoliche in lattine e contenitori di vetro, prevedendo in sostituzione, soltanto per le bevande non alcoliche, la vendita in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), punto ristoro interno allo stadio, circoli privati, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali pizzerie d’asporto, gastronomie, ecc.), attività dotate di distributori automatici di bevande e attività di vendita al dettaglio di cui al D.lgs. 114/98 e s.m.i., ricompresi nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese, ovvero piazzale Risorgimento e tutta l’area compresa e delimitata dalle seguenti vie:

viale Partigiani d’Italia fino alla rotonda con Via Emilia est, via Zarotto (da via Emilia Est fino alla rotonda con Via Montebello), Via Montebello (da via Zarotto fino a Viale Rustici), Viale Rustici (da Via Montebello fino a viale Martiri della Libertà), viale Rustici (da via Montebello fino a viale Berenini), Viale Berenini, Via Martiri della Libertà fino a Piazzale Risorgimento (Petitot), Via San Michele e Viale Pier Maria Rossi fino a Piazzale Vittorio Emanuele II (Barriera Repubblica), Strada della Repubblica (Barriera Repubblica) fino a Piazza Garibaldi (compresa nella parte di territorio delimitata), Piazzale Vittorio Emanuele II (Barriera Repubblica) fino a Via Zarotto, da Piazza Garibaldi fino a Via Martiri della Libertà (Barriera Farini), Viale Duca Alessandro da Piazza Risorgimento (Petitot), Viale San Martino fino a Viale Rustici, Via Torelli da Piazza Risorgimento (Petitot) fino a Via Montebello

c)   L’ordinanza dispone inoltre il divieto assoluto di consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore ai 5° nelle vie di adduzione ai tornelli di ingresso dell’impianto sportivo, con i medesimi limiti temporali di cui sopra (tre ore prima ed un ora dopo la fine degli incontri sportivi), nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: piazzale Risorgimento, viale Partigiani d’Italia, via Puccini, strada Torelli, Via Pezzani, Via Scarlatti;

Le forze dell’ordine vigileranno sull’applicazione della stessa ordinanza; la mancata ottemperanza a quanto disposto prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 euro e la possibile sospensione dell’attività in caso di recidiva da uno a tre giorni.

 

Ordinanza allegata