ISTITUZIONE / 16.06.16

Chiarimenti relativi a Cosap sui passi carrai

Cosap sui passi carrai a raso, l'Amministrazione conferma la correttezza del proprio operato.

municipio

In riferimento agli articoli pubblicati nei giorni scorsi sulla Gazzetta di Parma, si conferma la correttezza dell’operato dell’Amministrazione in ordine all’assoggettabilità al canone dei passi carrai a raso, tenuto conto sia della vigente normativa in materia dei COSAP che dell’attuale Regolamento comunale di applicazione.

Si rende necessario sottolineare che la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e la COSAP trovano il proprio fondamento in disposizioni legislative differenti.

La TOSAP, istituita dal decreto legislativo n. 507 del 1993, ha natura tributaria, mentre la COSAP, così come disciplinato dall’articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 1997, costituisce un’entrata patrimoniale e rappresenta il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva ), di uso esclusivo di beni pubblici a favore di un terzo privato.

Peraltro la sentenza Cassazione del 19.8.2003 n. 12167, a proposito di occupazione del suolo pubblico, conferma la netta distinzione tra Tosap e Cosap: per la Tosap è necessaria la materiale occupazione del suolo pubblico mentre, nel caso della Cosap, il canone trova fondamento in un provvedimento amministrativo, qual è il Regolamento Comunale.

Il presupposto è determinato dalla carrabilità e dall’accesso ad area laterale idonea allo stazionamento di veicoli.

Tale orientamento è stato, inoltre, confermato da una sentenza del Tribunale di Ferrara, che ha dato piena conferma dell'applicabilità del canone ai passi carrai a raso, evidenziando inoltre che il canone vada applicato anche ai casi di abusivismo (passi carrai a raso non dichiarati).

Il Consiglio comunale ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2004, il pagamento del canone anche per i passi carrai a raso, che, da allora, non sono più esenti dall’applicazione del canone.

Di tutto ciò è stata data notizia già nel 2004.

A fronte di quanto sopra specificato, si evidenzia che il Comune di Parma non condivide l’interpretazione del Difensore Civico Regionale, che peraltro non è l’organo competente per quanto riguarda le controversie in materia di regolamenti comunali e di riscossione delle entrate patrimoniali.

L’Amministrazione si rende comunque disponibile ad un confronto con tutti i cittadini che abbiano posizioni da chiarire in merito alla cosap sui passi carrai a raso.

È volontà del Comune di Parma confermare l’equità del sistema e non certo penalizzare o agevolare singole posizioni.