SICUREZZA / 22.12.17

Divieto per vetro e lattine per San Silvestro

Ordinanza per la notte di Capodanno.

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II Sindaco ha firmato Ordinanza sindacale di “divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione della manifestazione organizzata in P.za Garibaldi per festeggiare la giornata di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno”

L’ordinanza contiene le “Disposizioni finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione temporanea “Ultimo dell’anno 2017 – Capodanno 2018”. 

All’interno del perimetro V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, P.le Dalla Chiesa, Via Monte Altissimo, Str. Garibaldi fino ad intersezione con V.le Mentana, V.le Mentana, V.le S. Michele. S.ne Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini è vietata la somministrazione per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto.

 All’interno dello stesso perimetro e’ fatto divieto di introdurre bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore.

L’ordinanza recepisce le indicazioni fornite dal Questore di Parma al fine di salvaguardare le primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica e stabilisce come orario di operatività dei divieti dalle ore 15.00 del 31/12/2017 alle ore 04.00 del 1° gennaio 2018. Agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari operanti all’interno del perimetro è fatto quindi il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e di alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta/plastica, fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi per il periodo di durata della manifestazione

Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all’interno dell’area complessiva destinata al concerto (Piazza Garibaldi, Piazzale della Steccata, Strada Farini fino all’intersezione con Via Nazario Sauro, Via Mazzini fino all’intersezione con Via Garibaldi, Strada della Repubblica fino all’altezza della Chiesa di S. Vitale, Strada Cavour, Piazzale Cesare Battisti, Via Mameli), il divieto di posizionare erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali di esercizio, nonché stufe, lampade, funghi riscaldanti, o qualunque altra fonte di calore esterna; i medesimi, qualora utilizzati all’interno dei locali dovranno essere impiegati nel rispetto delle vigenti indicazioni tecniche di prevenzione incendi rese dal Ministero degli Interni e dalle altre autorità competenti.

La stessa ordinanza avverte che la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni previste sarà assicurata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia e che l’eventuale inottemperanza verrà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad euro 50.00.

ALLEGATI |

>> ordinanza158 (588 KiB)