URBANISTICA / 13.02.18

Progetti di trasformazione urbana

Novità nella definizione delle modalità di realizzazione e dei termini di collaudo delle opere di urbanizzazione.

Aliniovi trasformazione urbana w

Novità nella definizione delle modalità di realizzazione e dei termini di collaudo delle opere di urbanizzazione connesse ai progetti di trasformazione urbana, contrassegnati da elementi di maggiore flessibilità da un lato, ma anche dalla volontà di garantire una maggiore tutela dei cittadini dall'altro.

Ne hanno parlato l'assessore all'Urbanistica ed Edilizia, Michele Alinovi, e la responsabile della Struttura Operativa Piani di Riqualificazione e Piani Attuativi del Comune di Parma, Costanza Barbieri.

“L'obiettivo – ha spiegato l'assessore all'Urbanistica ed Edilizia, Michele Alinovi, - è quello di ridurre il degrado e migliorare la vivibilità nei nuovi quartieri che verranno realizzati. La delibera prevede che, per dare l'abitabilità ai fabbricati, prima debbano essere collaudate e prese in carico dal Comune le opere di urbanizzazione relative ai fabbricati stessi”. L'assessore Alinovi ha anche rimarcato il fatto che nella nuova macrostruttura del Comune di Parma, a fronte della nuova organizzazione dell'Ente, ormai in dirittura d'arrivo, è stato previsto un ufficio dedicato: “Opere di urbanizzazione”, per potenziare i controlli e valutare la qualità e la tempistica di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

L'Amministrazione, nelle linee programmatiche di mandato, ha posto al centro della propria azione la “Città delle Persone” e si è data pertanto l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini anche attraverso la qualità degli spazi pubblici e la sicurezza ed il decoro dei quartieri (sia centrali che periferici) in cui gli stessi vivono e lavorano.

La strumentazione urbanistica vigente (PSC – Piano Strutturale Comunale, POC – Piano Operativo Comune e RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio) stabilisce che le aree di espansione o di riqualificazione, che prevedono un progetto di trasformazione complesso con il contestuale reperimento di aree per dotazioni di standard e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, siano attuate attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e Permessi di Costruire Convenzionati (PCC). 

Le novità previste in questo ambito dall'Amministrazione tengono conto del fatto che la crisi economica ha colpito, negli ultimi anni in modo significativo, il settore dell’edilizia, ed ha determinato una stagnazione del mercato immobiliare ed una conseguente e consistente dilatazione temporale dei termini di attuazione delle trasformazioni urbanistiche previste dai PUA o dai PCC. Le nuove modalità sono state pensate dall'Amministrazione con l'intento di esercitare il proprio ruolo di salvaguardia dell’igiene e del decoro pubblico e dalla responsabilità etica e politica di tutelare i propri cittadini assicurando loro il diritto a risiedere in quartieri dotati di una dignitosa qualità urbana e dei servizi.

L'Amministrazione ritiene pertanto necessario che le convenzioni attuative dei PUA e dei PCC prevedano diverse modalità di ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione. In particolare dovrà essere stabilito che le opere di urbanizzazione siano ultimate, eventualmente anche per stralci funzionali, collaudate e prese in carico dall’Amministrazione prima che i cittadini possano abitare i nuovi quartieri. Conseguentemente la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità SCEA di un lotto o di un edificio (o parte di esso) potrà essere presentata solo nel caso in cui siano state ultimate e collaudate le opere pubbliche del comparto, ovvero dello stralcio attuativo/funzionale a cui appartiene il lotto o l’edificio per il quale si intende presentare la SCEA.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 7/2/2018, l’Amministrazione ha inteso fornire agli uffici indicazioni univoche e rispondenti ai propri obiettivi di mandato, definendo alcune modifiche da introdurre nelle convenzioni urbanistiche per garantire tempi e modi certi di realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione.

Nel Documento di sintesi allegato alla delibera sono stati schematizzati i principali elementi di novità. E’ stato previsto che:

1. le opere di urbanizzazione, laddove il progetto di PUA o di PCC lo consenta, possano essere realizzate per stralci autonomi e funzionali alla realizzazione dei lotti privati, prevedendo, per ciascuno stralcio, il sezionamento di reti, impianti ed opere, al fine di un’agevole presa in carico da parte dell’A.C.;

2. la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità (SCEA) di un lotto o di un edificio (o parte di esso) possa essere presentata soltanto a seguito dell’avvenuta emissione del collaudo finale (e la conseguente presa in carico delle relative aree da parte dell’A.C.) dello stralcio delle opere di urbanizzazione funzionale al lotto per il quale si presenta SCEA;

3. il certificato di collaudo finale venga emesso, anche per stralci, entro 6 mesi dalla raccomandata a firma dei concessionari attestante l'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione relativi allo stralcio stesso stabilendo tuttavia che qualora l’Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare parte delle opere di urbanizzazione prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo finale, si possa procedere alla presa in consegna anticipata delle opere di cui l’Amministrazione ha necessità secondo le disposizioni disciplinate dall’art. 230 del DPR 207/2010;

4. il contributo stabilito per la compensazione della città pubblica e l’indennizzo del credito edilizio relativo alla perequazione, il cui pagamento, ai sensi di quanto previsto dagli accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritti per ciascun sub ambito deve essere versato al momento del collaudo delle opere di urbanizzazione di comparto, sia liquidato all’A.C. prima dell’emissione del Certificato di Collaudo Finale relativo al primo stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione;

5. il 20% della fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione possa essere svincolato non prima di 24 mesi dall’emissione del collaudo finale (36 nel caso delle opere a verde), periodo necessario anche per la verifica delle opere, al fine di accertarne il soddisfacente funzionamento e l’assenza di danni;