Parma Calcio - Pisa ordinanze
Modifiche alla viabilità previste in occasione della partita di domenica 12 agosto, ore 20.30, allo stadio Tardini e divieto di vendita alcool in contenitori di vetro e lattine.
Modifiche alla viabilità
In occasione dell’incontro di calcio “Parma Calcio 1913 – Pisa”, valevole per la competizione Coppa Italia, che si disputerà domenica 12 agosto, alle ore 20.30, presso lo stadio comunale “E.Tardini”, sono previste per la giornata le seguenti modifiche alla viabilità.
Dalle ore 14:30 alle ore 24:00 istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti strade: via Torelli, via Puccini, via Pezzani, via Scarlatti, viale S. Michele, viale P.M. Rossi, viale Partigiani D’Italia, nel parcheggio (lato Sud) compreso tra viale S. Michele, piazzale Risorgimento e viale P. M. Rossi (escluso venditore ambulante autorizzato) e nell'area di sosta fronte ingresso Stadio “E.Tardini”.
Dalle ore 17.30 fino a cessate esigenze (per montaggio strutture temporanee a servizio della manifestazione sportiva) sarà istituito il divieto di circolazione veicolare nella bretella di collegamento di via Torelli con viale Partigiani d’Italia.
Sarà istituito il divieto di circolazione veicolare in viale Partigiani d’Italia, da piazzale Risorgimento a via Puccini (corsia Sud), fronte ingresso Curva Nord dello stadio “E.Tardini”.
Sarà istituito il divieto di circolazione pedonale in viale Partigiani d’Italia, marciapiede lato est, fronte ingresso Curva Nord dello Stadio “E.Tardini”. I pedoni dovranno servirsi del marciapiede lato opposto.
Dalle ore 18.30 fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di circolazione veicolare, da attuarsi a richiesta del Funzionario Dirigente dei servizi di Ordine Pubblico, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità: viale Campanini, strada Zarotto (nel tratto compreso tra via Mantova e via Montebello), via Montebello(da via Galimberti a strada Zarotto), via Galimberti (da via Montebello a via Anna Frank), via A. Frank, da via Martiri di Cefalonia a via Galimberti, via Martiri di Cefalonia (da via Anna Frank a Sette F.lli Cervi), via Sette Fratelli Cervi (nel tratto compreso tra via Martiri di Cefalonia e viale Duca Alessandro), viale Duca Alessandro (nel tratto compreso tra via Sette Fratelli Cervi e via Pizzi), via Pizzi, via Solferino (nel tratto compreso tra via Pizzi e viale Martiri della Libertà), viale Martiri della Libertà (non transitabile), viale San Michele (non transitabile), viale Pier Maria Rossi da viale Campanini a piazzale Vittorio Emanuele II.
Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i residenti che esibiscono un documento d’identità (fatto salvo quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico), i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, i velocipedi, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli con autorizzazione cat. invalidi nazionale.
Istituzione del divieto di circolazione anche pedonale dalle ore 19 per i tifosi locali in: via Torelli (nel tratto compreso tra da piazzale Risorgimento all’intersezione con via Anna Frank), via Viotti (tra Vva Torelli e via Duca Alessandro), via Massari (nel tratto compreso tra via Montagnana e via Torelli, eccetto residenti).
Istituzione del divieto di circolazione anche pedonale dalle ore 19 per i tifosi ospiti in: via Duca Alessandro (nel tratto compreso tra piazzale Risorgimento e via Viotti).
Dalle ore 18.00 alle ore 23.00: istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono l’autorizzazione invalidi nazionale in via Puccini (nel tratto compreso tra viale Partigiani
d’Italia e via Bandini).
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 : destituzione della corsia preferenziale di strada Zarotto e contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.
I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.
Vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattina.
In previsione della partita di calcio Parma Calcio 1913 - Pisa che si disputerà presso l’impianto “Ennio Tardini” in data 12 agosto 2018, ore 20.30, il Sindaco ha formato l'ordinanza sindacale che vieta la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5° gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale e vieta la vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di alluminio, nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva la fine dell’incontro di calcio, ossia dalle ore 17,30 fino alle ore 23,15 di domenica 12 agosto 2018.
Dispone:
* divieto assoluto di vendita e somministrazione (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, v.le Rustici, v.le Basetti, via Repubblica, via Emilia Est fino a via Zarotto;
* divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
* divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle vie di adduzione ai tornelli d’ingresso dell’impianto sportivo: p.za Risorgimento, v.le Partigiani D’Italia, via Puccini, str. Torelli, via Pezzani, via Scarlatti;
Avverte
che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis, c.1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.
La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.