Coronavirus: numeri per info ed emergenze
Attivati da Regione e Azienda Usl di Parma per segnalare provenienze dalle zone dell'epidemia in Italia e all'estero nelle ultime due settimane.
E' attivo il numero verde regionale 800 033 033 a cui i cittadini possono fare rifermento per avere informazioni o indicazioni su come comportarsi nel caso in cui sospettino di avere sintomi legati alla possibile presenza del coronavirus (da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30) .
Sono attivi anche due nuovi numeri dell'Azienda Usl di Parma.
- 0521 396436 per avere informazioni generali sul virus (sintomi, precauzioni per contrastarne la diffusione, ecc.)
- 3396862220 per segnalare al Dipartimento di sanità pubblica se negli ultimi 14 giorni si è sostato nelle zone "rosse" (Basso lodigiano, provincia di Padova, Bertonigo, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo' Euganeo e le zone comprese, anche all'estero, di diffusione epidemica definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Si raccomanda vivamente di usare questi numeri solo per le segnalazioni descritte. https://www.ao.pr.it/
Allegato al Decreto del Presidente della Regione n.16 del 24 Febbraio 2020
Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione EmiliaRomagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”
In questo senso sono da ritenere sospese:
- tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse.
- vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
In via generale non sono invece ricomprese in tali attività: quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi).
Si precisa che potranno dunque rimanere aperti:
- i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.
Sono escluse da tale sospensione:
- tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.
- le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.
- le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.
- in via generale non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali. Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale.
- le attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione. Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.
La lettera B dell’art.1 comma 2, tra l’altro, prevede la chiusura dei corsi professionali.
Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente. Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.