Coronavirus, le novità
Una sintesi delle principali novità e delle misure previste dal Decreto Legge 33, dal DPCM e dall'Ordinanza Regionale n.82 del 18 maggio.
Le principali novità del decreto 33
Il Governo Conte ha emanato il decreto 16 maggio che apre una nuova parentesi della Fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid. Ecco in sintesi cosa prevede il decreto.
Coronavirus, cosa cambia col nuovo decreto dal 18 maggio
Dal 18 maggio, spostamenti liberi all’interno della propria regione di residenza senza autocertificazione , con mezzi propri e pubblici. Vietati invece gli spostamenti fuori regione: si potrà “sconfinare” solo in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, anche al di fuori della regione in cui ci si trova.
Il 3 giugno 2020 è il giorno in cui l’Italia riapre agli spostamenti tra regioni diverse. Non è ancora un “liberi tutti”, perché anche gli spostamenti interregionali potranno essere limitati “secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. Se i dati sul contagio da coronavirus dovessero tornare a peggiorare, o se alcune zone venissero considerate ancora ad alto rischio, le autorità centrali e regionali potrebbero decidere di introdurre dei nuovi divieti.
Viaggi all’estero dal 3 giugno
Sempre il 3 giugno 2020 tornerà la possibilità di effettuare spostamenti da e per l’estero. Si parla per il momento di paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen e anche in questo caso potrebbero applicarsi restrizioni sulla base del rischio epidemiologico dei paesi di provenienza e destinazione. Liberi invece i transiti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.
Gli spostamenti saranno vietati ai soggetti risultati positivi al coronavirus e ancora in quarantena, così come alle persone che sono entrate in contatto con soggetti positivi, fino alla fine del loro periodo di isolamento.
Cadono tutte le limitazioni su chi si può incontrare: sarà possibile quindi vedere gli amici così come chiunque altro. Resta il divieto di assembramenti e l’obbligo di rispettare tutte le misure preventive, a partire dalla mascherina facciale.
Le riaperture: cosa prevede il nuovo decreto legge per il 18 maggio
Lunedì 18 maggio è il giorno delle riaperture delle attività economiche: bar, ristoranti, parrucchieri , estetisti e centri commerciali. Tutto, però, deve svolgersi “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio”. Distanziamento sociale di almeno un metro, obbligo di mascherine e tutte le regole di sanificazione previste per ciascun settore economico. Il mancato rispetto porterà alla sospensione dell’attività.
Assembramenti, riunioni, manifestazioni, quarantena
Una serie di prescrizioni riguardano le manifestazioni e le riunioni in luogo pubblico, gli assembramenti e l'applicazione della quarantena:
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il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; eventuali riunioni potranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
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Le manifestazioni, gli eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi e fieristici con presenza di pubblico, i convegni e congressi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si possono svolgere "ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici" con le modalità stabilite con Dpcm.
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Ai sindaci è attribuito il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
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Per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultate positive al COVID-19, il decreto conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino a quando non sia accertata la guarigione o il ricovero in una struttura sanitaria.
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L'autorità sanitaria applica la quarantena precauzionale alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ex art. 2 D.L. n. 19/2020.
Attività didattiche
Le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della formazione superiore (comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), e ogni tipologia di corso professionale, master e attività formativa svolti da altri enti pubblici e anche da soggetti privati, sono definite con apposito Dpcm adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020.
Funzioni religiose
Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte alla partecipazione delle persone, occorre rispettare i protocolli ad hoc sottoscritti dal Governo e dalle confessioni, con le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche e produttive
Dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai protocolli o linee guida nazionali. Se mancano protocolli regionali, si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Eventuali limitazioni possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati in forma di Dpcm (ex art. 2 D.L. n. 19/2020) o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Monitoraggio della situazione epidemiologica
Le Regioni devono monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica nei propri territori e l'adeguatezza del sistema sanitario regionale e comunicare i dati al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico; in base all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ciascuna Regione potrà adottare misure derogatorie, sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo, rispetto a quelle nazionali, e ne darà informazione contestualmente al Ministro della salute.
Sanzioni
L'apparato sanzionatorio per la violazione dei protocolli e linee guida è così articolato:
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per chi non rispetta i protocolli / linee guida regionali o nazionali, e quindi non garantirà adeguati livelli di protezione, è prevista la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
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chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative, incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo;
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se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere ordinata la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a 5 giorni, eventualmente scomputabili dalla sanzione;
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in caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il decreto stabilisce infine che le disposizioni sopra ricordate riguardanti il divieto di assembramenti, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ludiche e la quarantena precauzionale, saranno attuate con Dpcm ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020, che potrà anche stabilire termini di efficacia differenti.
Le principali novita dell'ordinanza regionale n. 82
Nuova ordinanza del presidente Bonaccini: dal 18 maggio negozi, commercio, ristorazione, alberghi, servizi alla persona. Resta l'obbligo della mascherina.
Le riaperture previste da domani, lunedì 18 maggio,sulla base dei protocolli già condivisi con associazioni di categoria, operatori, imprese, sindacati, enti locali e validati dalla sanità regionale: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, solo per citarne alcune. E nel rispetto delle linee guida nazionali, apriranno anche musei, biblioteche, archivi, complessi archeologici e monumentali.
Altre da lunedì 25 maggio: gli stabilimenti balneari, anche in questo caso secondo le regole fissate nel protocollo regionale già approvato. Poi palestre, piscine, centri sportivi (anche per allenamenti di squadra); attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica); centri sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna park: per tutte queste attività, però, servirà prima l’adozione di uno specifico protocollo regionale per ognuna, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali definite d’intesa fra Governo e Regioni. Oltre a rispettate le norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento.
Infine, dall’8 giugno, sempre previa adozione di uno specifico protocollo regionale, potranno ripartire i centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni.È quanto prevede la nuova ordinanza n. 82 firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida dal 18 maggio in tutta l’Emilia-Romagna.
Le misure adottate partono dall’attuale situazione epidemiologica del contagio da Coronavirus nel territorio emiliano-romagnolo, tale da consentire la riapertura e l’autorizzazione di diverse attività ma sempre nel rispetto del principio del distanziamento sociale. Così come bisognerà seguire le regole di prevenzione, igiene e protezione, a partire dall’uso della mascherina, il cui obbligo viene confermato dall’ordinanza nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto dove non sia possibile mantenere la distanza di un metro.
Rispetto agli spostamenti, da domani cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.
Inoltre, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, non oltre la provincia o il comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre regioni, previa però comunicazione congiunta ai Prefetti competenti da parte dei presidenti delle Regioni, dei presidenti delle Province o dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti. Saranno queste stesse comunicazioni a circostanziare tali possibilità.
Così come, sempre da domani, sarà consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili.
I servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura delle attività produttive, rispettando le prescrizioni previste la prevenzione e il contrasto alla diffusione del contagio.
Quanto previsto dall’ordinanza regionale si aggiunge alle misure valide nell’intero territorio nazionale contenute nel Decreto Legge e nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri approvati dal Governo. A partire dalla possibilità di muoversi liberamente all’interno dei confini regionali senza più alcuna autocertificazione, necessaria invece per gli spostamenti fra una regione e l’altra, consentiti, così come prima, solo e unicamente per motivi di salute, lavoro, necessità e urgenza. Resta inoltre il divieto di uscire dalla quarantena, così come di spostarsi se positivi al Coronavirus
E fra le misure nazionali rientra anche la possibile riapertura delle Autoscuole a partire dal 20 maggio.
In dettaglio:
Spostamenti
Dal 18 maggio 2020 si può circolare liberamente all'interno dei confini della regione senza bisogno di nessuna autocertificazione.
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni.
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti fuori regione o all'estero, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In questi casi è richiesta l' autocertificazione.
È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Gli spostamenti tra la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti sono liberi.
Si può viaggiare in auto anche con persone non conviventi?
Sì. Si può andare in macchina con amici e parenti non conviventi, tenendo presente gli stessi limiti con cui ci si può incontrare a casa, e quindi evitare situazioni che comportino vicinanza e/o assembramenti: occorre infatti rispettare le regole di prevenzione e protezione, e quindi l'utilizzo delle mascherine e il rispetto della distanza di un metro.
Si può usare la moto per fare mototurismo?
Sì, dal 18 maggio 2020 si può circolare liberamente all'interno dei confini della regione anche con la moto, senza bisogno di nessuna autocertificazione.
Mascherine
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
L’ordinanza regionale del 16 maggio conferma l’uso obbligatorio della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Sport, attività all'aperto, parchi, eventi sportivi, palestre, piscine, centri sportivi e ricreativi, allenamenti atleti
È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
Parchi e giardini, sport individuale
L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Attenzione: il sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire la sicurezza.
È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco.
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Eventi e competizioni
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Palestre, piscine, centri sportivi
Dal 25 maggio è consentita l’attività sportiva e motoria svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, altre strutture nelle quali si svolgano attività sportive in forma singola o di squadra dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
L'attività sportiva è già consentita all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti.
Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).
Centri sociali, culturali, circoli
In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprendono le attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
Allenamenti degli atleti
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.
I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.
SCI
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Ristorazione, bar, asporto
Riprende l'attività dei servizi di ristorazione (tra cui ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
I clienti devono indossare la mascherina quando non consumano o non sono seduti al tavolo.
In particolare:
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il locale deve rendere disponibli prodotti igienizzanti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici
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deve privilegiare l'accesso tramite prenotazione
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deve assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti (sia al banco che seduti al tavolo)
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deve privilegiare, se possibile, l'uso degli spazi esterni
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il personale di servizio deve utilizzare la mascherina (anche alla cassa, se non dotata di barriere fisiche)
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la consumazione a buffet è vietata
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il locale, al termine di ogni servizio al tavolo, deve disinfettare le superfici
Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
L’asporto è altresì consentito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante, nonché in quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Strutture ricettive, alberghi, agriturismo, campeggi, parchi tematici, luna-park
Riprende l'attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In particolare:
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la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
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deve disinfettare prima e dopo l'uso ogni oggetto fornito all'ospite
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deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
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deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
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gli ospiti devono sempre indossare la mascherina
Strutture ricettive all'aria aperta
Riprende l'attività delle strutture ricettive all'aria aperta (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale.
Parchi tematici, luna-park
In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprende l'attività dei parchi tematici, parchi divertimento e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie
In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprendono le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
Centri estivi
In Emilia-Romagna dall'8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e le attività per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
Stabilimenti balneari e spiagge
Dal 18 maggio è possibile accedere liberamente alle spiagge e agli arenili.
In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprende l'attività degli stabilimenti balneari, in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In particolare:
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lo stabilimento deve rendere disponibli prodotti igienizzanti in più punti dell'impianto
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deve privilegiare l'accesso tramite prenotazione
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deve riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti
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deve assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone
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deve effettuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici; i particolare, le attrezzature (come i lettini) vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare
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deve garantire la sanificazione di tutte le attrezzature ad ogni fine giornata
Corsi
In Emilia-Romagna dal 25 maggio sono consentite le attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole.
ACCONCIATURE, ESTETICA, TATUAGGI
Riprende l'attività di parruchieri, barbieri, centri estetici, centri tatuatori e piercing in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale.
NEGOZI, COMMERCIO AL DETTAGLIO, MERCATI, AGENZIE DI SERVIZI
Riprendono tutte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
In Emilia-Romagna riprendono le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (MERCATI, posteggi fuori mercato e CHIOSCHI) e agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal protocollo di sicurezza regionale.
Manifestazioni, eventi, spettacoli
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche sono svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori di seguito indicati:
a) 1000 persone per spettacoli all’aperto
b) 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Restano comunque sospesi:
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gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate
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le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
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le fiere e i congressi
È consentito realizzare eventi o manifestazioni a porte chiuse in cinema o teatri, la cui attività è sospesa, se sono realizzati per la registrazione o la trasmissione in streaming dell’evento, a porte chiuse e senza la partecipazione del pubblico. L’ingresso nei locali deve essere consentito soltanto alle persone strettamente necessarie, sulla base di un piano redatto nel rispetto della normativa nazionale in materia di misure per il contrasto al contagio da Covid-19 ed in particolare delle indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus.
Chiese, cerimonie civili e religiose, cimiteri
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
In Emilia-Romagna è consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle
Biblioteche, musei, istituti culturali
Riprende il servizio di apertura al pubblico di musei, istituti culturali, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e delle biblioteche, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Nidi, scuole, Università
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, gli scambi, i gemellaggi, le visite guidate, le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche.
I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione.
Esami guida
Dal 20 maggio 2020 riprendono i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
TIROCINI
In Emilia-Romagna riprendono i tirocini extracurriculari, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.
Quali tipi di tirocini possono riprendere?
Il punto 4 del decreto va inteso come possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo di tirocinio per tutti i tirocini autorizzati o autorizzabili dall’Agenzia Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 17/2005 e ss.mm. e ii.
Attività produttive, industriali, commerciali
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 del DPCM del 16 maggio 2020, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.