Modifiche agli orari di apertura dei locali
Ecco cosa cambia da venerdì 9 Ottobre.
Entrerà in vigore a partire da venerdì 9 ottobre l'ordinanza Sindacale relativa alle modifiche degli orari di chiusura del locali, che fa seguito all’approvazione del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani da parte del Consiglio Comunale nei giorni scorsi.
Da questa data quindi dovranno chiudere dalla domenica al giovedì entro le ore 24 e il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi entro le ore 01.00 del giorno successivo anche i locali situati nelle vie elencate di seguito:
• Via Emilio Lepido, dall’intersezione via Passo del Bocco all’intersezione con via Passo del Lagastrello;
• Borgo del Gallo, via Copelli, borgo Romagnosi, via degli Ospizi Civili, strada del Conservatorio, p.le Boito, via Mistrali, via Dante, borgo San Biagio, via XX Marzo, borgo del Correggio, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, via Trento, via Gramsci dal civico 1 al civico 5 (lato a sinistra) e dal civico 2 al civico 6 (lato destro) e Galleria Santa Croce;
• Via Bixio, P.le Goito, via Cavallotti, via Saffi, viale Mentana, via Duca Alessandro, via Sette Fratelli Cervi, p.le Matteotti, viale Piacenza;
• Via La Spezia (da via Silvio Pellico a via Chiavari), via Milano, piazzale Salandra;
• Via Paradigna nel tratto dal civico 32 al fronte opposto 61;
• Via Oradour, Via Palermo, Strada Argini nel tratto da strada Bassa dei Folli a via Sebastiano Vinci;
• Rotatoria via Zarotto/Torelli/Montebello e via Traversetolo, sino a via Budellungo e L.go Brunetto Bucciarelli Ducci compreso.
I titolari/gestori dei locali ubicati in queste aree che intendano usufruire della possibilità di posticipare di un'ora l'orario di chiusura, oltre a non aver commesso violazioni concernenti gli orari di esercizio nei sei mesi antecedenti, dovranno sottoscrivere con il Comune specifici accordi che comportino l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione. Per procedere con tale richiesta i titolari dei locali dovranno scrivere a sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it
In caso di violazione da parte degli esercenti di tali accordi, è previsto, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'annullamento degli accordi stessi, con la conseguente riduzione degli orari a quelli di partenza, ovvero la modifica delle condizioni di esercizio dell’attività. In caso di reiterazione, è prevista inoltre la sospensione dell'attività.
Non sono previste limitazioni orarie, invece, per le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee chiuse (dehors), sempre che si tratti di ambienti insonorizzati, che non generino impatto acustico verso l’esterno e che comunque non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all’esterno delle aree di somministrazione o di quelle date in concessione.
Rimangono attive le condizioni preesistenti per i locali che hanno già in essere gli accordi di cui sopra per le zone già presenti nel regolamento ovvero:
• Strada D’Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, Piazza Ghiaia, P.za Garibaldi, Strada Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci;
• Strada Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Nazario Sauro, B.go Palmia, B.go Giacomo Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant’Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile;
• Via Emilia Est;
• B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore.